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Assicurazione Professionale
Medici Dipendenti Ospedalieri
Colpa Grave

Cosa offre

Creata per la tutela di tutti i medici dipendenti di strutture ospedaliere che vogliono affidarsi a una compagnia di assicurazioni italiana specializzata nel Med Practice.
Tutelare la tua attività professionale significa anche tutelare la tua persona. La polizza di Responsabilità Civile per il medico ospedaliero ti protegge dal punto di vista sia professionale sia economico.

Simplo ti propone…

Un’assicurazione modulabile e personalizzata sulla base delle tue esigenze. Combinando diverse garanzie, troviamo la soluzione migliore per la Responsabilità Civile che deriva dalla rivalsa esperita dall’impresa di assicurazioni o dalla struttura sanitaria pubblica. Esclusiva garanzia per Rivalsa Colpa Grave da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche.

La Società tiene indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
dall’azione di rivalsa esperita dall’Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale;
dall’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda Pubblica di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

Retroattività Temporale

L’Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a comportamenti gravemente colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.
La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro ed entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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