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Assicurazione Professionale
Medici Dipendenti di Struttura
Sanitaria Privata

Cosa offre

Creata per la tutela di tutti i medici dipendenti di strutture private che vogliono affidarsi a una compagnia di assicurazioni italiana specializzata nel Med Practice.
Avere una polizza ideata appositamente per chi lavora in una struttura privata è ideale essere sicuri di essere sempre tutelati.

Simplo ti propone…

Un’assicurazione modulabile e personalizzata sulla base delle tue esigenze. Combinando diverse garanzie, troviamo la soluzione migliore per la Responsabilità Civile che deriva dalla tua attività all’interno di una struttura privata.

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Medico dipendente di Struttura sanitaria privata, in quanto iscritto al relativo Albo.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art. 2.7) di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati ai pazienti per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza ai pazienti.
Qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall’azienda sanitaria che assicura il personale medico la presente polizza si intende prestata a secondo rischio, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di inesistenza o di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a primo rischio.

Retroattività Temporale

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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